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CLAUSOLA 1-
ACCORDO
Con il presente contratto il Locatore acconsente a locare l'unità sopra specificata al Conduttore e a non stipulare alcun
altro accordo relativo alla
locazione di detta unità per lo stesso periodo di tempo.
Il Conduttore
conviene
di prendere in locazione l'unità e di pagare, secondo le modalità stabilite
nel presente contratto, il canone, la cauzione e qualsiasi altra spesa
concordata entro e non oltre le date specificate nel presente contratto.
CLAUSOLA 2 - DATI
TECNICI E CARATTERISTICHE DELL'UNITÀ
Il Locatore garantisce che l'unità alla
consegna avrà le caratteristiche e le dotazioni di cui alla scheda tecnica
(allegato A), che è da considerarsi
parte integrante del presente contratto.
CLAUSOLA 3 -
MANCATI PAGAMENTI
A- il periodo per il quale il presente contratto è stato concluso,
potrà essere cambiato solo previo accordo del locatore e nel limite delle sue
possibilità.
B- Il non rispetto di una delle scadenze di pagamento comporterà la
resiliazione del contratto, Gli acconti e il saldo resteranno in possesso del
locatore se il locatario richiede la resiliazione del contratto, per
qualunque motivo, come segue:
- Qualunque resiliazione avvenuta durante il periodo
precedente i 42 giorni prima della data di partenza prevista: il 40% è dovuto
o trattenuto da Filovent.
- Qualunque resiliazione avvenuta durante i 42 giorni
precedenti la data della partenza: 100% della locazione è dovuta o
trattenuta da Filovent.
Per coprire questo rischio il locatario dovrà sottoscrivere
un'assicurazione d'annullamento.
C - Il montante della locazione resterà acquisito al locatore, che il
locatario abbia usato o meno la barca durante il periodo di locazione,
qualunque sia la causa di un eventuale non uso del servizio.
D - Il locatario puo' sottoscrivere un'assicurazione annullamento, a
suo beneficio e a sue spese, per coprire i rischi evocati ai paragrafi B e C.
Un esemplare di detti contratti puo' essere inviato al locatario su semplice
domanda.
E - Se la barca consegnata non è in condizione di poter navigare,
sia per la mancanza di un elemento essenziale per la sicurezza, sia perché
non conforme alle normative, e se il locatore non è in grado di proporre una
barca dalle caratteristiche uguali o superiori, il locatario potrà rompere il
presente contratto e ottenere la restituzione delle somme versate riguardanti
il detto contratto, senza poter pretendere al rimborso di danni e interessi.
F - Se il locatario non compila la lista dell'equipaggio e
il cv nautico dello skipper sul sito Filovent, il contratto sarà resiliato.
Nel caso di locazione con skipper, il cv nautico dello stesso non deve
essere compilato.
CLAUSOLA 4 -
CONSEGNA
Il Locatore si impegna ad usare tutta
la dovuta diligenza per consegnare l'imbarcazione al Conduttore nel porto ed il giorno prestabilito
in
condizioni di navigabilità e nella sua interezza, munita di adeguate
attrezzature, forniture, pertinenze ed accessori nonché dei documenti e delle
dotazioni di sicurezza prescritti per legge.
Nel caso in cui il Conduttore desiderasse prendere in consegna l'imbarcazione in un porto diverso
da quello convenuto, il Locatore potrà
acconsentire al trasferimento dell'imbarcazione medesima a spese del Conduttore, pur restando inteso che la
decorrenza della locazione avrà inizio
nel porto e nei tempi indicati nel presente contratto.
CLAUSOLA 5 -
RITARDO NELLA CONSEGNA (da parte del Locatore)
1) Qualora il Locatore, per qualsiasi motivo non
dipendente da causa di forza maggiore, non sia in grado di mettere a
disposizione del Conduttore
l'unità nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità di
consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro 48 (quarantotto) ore,
con obbligo
di rimborsare al Conduttore la relativa quota giornaliera di locazione non goduta.
Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto, il Conduttore avrà la facoltà di:
a) recedere dal presente contratto, purché ne dia comunicazione al Locatore per iscritto entro le 24
ore successive: in tal caso il Locatore dovrà
immediatamente restituire le somme già corrispostegli dal Conduttore, oltre gli interessi
maturati;
b) confermare la locazione; in tal caso il canone decorre dal momento della
effettiva presa in consegna dell'unità, ferma restando la scadenza del
contratto salvo patto contrario.
2 )Il Locatore, in caso di risoluzione del contratto, non sarà
tenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna , ma dovrà
unicamente
restituire le somme anticipate dal Conduttore senza interessi.
CLAUSOLA 6 -
INVENTARIO Dl BORDO
Il Locatore (o un suo rappresentante) e
il Conduttore
(o il
Comandante), prima della consegna e della riconsegna dell'unità dovranno
redigere in
contraddittorio un verbale relativo all'inventario di bordo ed i generi di
consumo esistenti a bordo.
L'unità verrà consegnata possibilmente con il pieno di combustibile e dovrà
essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Qualora
l’imbarcazione fosse consegnata non con il pieno di combustibile, questa
informazione dovrà essere annotata sull’inventario di bordo durante le
formalità di consegna. La riconsegna dell’imbarcazione non con il pieno di
combustibile verrà conteggiata a carico del Conduttore secondo il
calcolo delle ore motore effettuate moltiplicate per un importo forfetario
oppure, a discrezione del cliente dedotte dalla cauzione, che verrà lasciata
al Conduttore
sino
al primo momento utile per il rifornimento.
Eventuali mancanze e/o rotture, riscontrate al momento della riconsegna,
dovranno essere reintegrato o pagate seguendo il prezzo indicato nella
chek list a cura del Conduttore.
CLAUSOLA 7 - MODI
E LIMITI DELL’UTILIZZAZIONE DELL'UNITÀ - DIVIETI
II Conduttore
è
tenuto ad usare l'unità con particolare diligenza, secondo le caratteristiche
tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed
utilizzando la stessa esclusivamente ai fini del diporto, tra porti ed
approdi sicuri e buoni, ove l'unità possa entrare, permanere ed uscire in
completa
sicurezza (sempre galleggiante), entro il limiti dell'area di crociera (vedi
dati particolari della locazione).
Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni coinvolte in conflitti
bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili.
In particolare il Conduttore non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, ne
effettuare alcun tipo di commercio, non potrà tenere a bordo
sostanze stupefacenti (neanche per uso personale), armi o altri oggetti e
documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in
cui l'unità verrà a trovarsi.
II Conduttore, inoltre, dovrà rispettare
il numero minimo di persone presenti a bordo e non potrà lasciare l’ormeggio
quando la navigazione sia
vietata dalla competente Autorità e/o quando le condizioni meteo marine e/o
lo stato dell'unità siano tali da compromettere la sicurezza delle
persone presenti a bordo e/o dell'unità stessa.
L'unita, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere
utilizzata in regate o altre manifestazioni agonistiche, ne impegnata
in sport acquatici pericolosi, che possano compromettere la sicurezza e
l'integrità dell'unità stessa.
Il Conduttore
e/o
qualsiasi persona presente a bordo non potranno
tenere alcun animale a bordo, salvo specifica autorizzazione scritta del Locatore.
Il Conduttore
si
impegna espressamente a non usare per la pulizia esterna ed interna della
barca, alcun materiale che possa danneggiarla, a spegnere
il motore con una inclinazione della barca superiore ai 15°, a condurre
l’imbarcazione con le vele adeguate alla forza del vento, in modo che non
subiscano danni; a dotarsi, qualora non presenti a bordo, di dettagliate
carte nautiche delle aree di navigazione nelle scale opportune per una
corretta
navigazione. Sono a carico del Conduttore tutte le spese relative all'uso e ai consumi della
barca ed in particolare il carburante, l'olio di
lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di
appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese
radiotelefoniche. Il Conduttore si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori e
l'interno della stessa e a riconsegnarla pulita ed in
ottime condizioni. Il Conduttore si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali lavori di manutenzione
e sarà conseguentemente tenuto per ogni e
qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto obbligo. Il Conduttore potrà assumere solo in
proprio, senza pertanto spendere il
nome del
Locatore, le eventuali
obbligazioni, inerenti l’imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con
la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno
essere esclusivamente adempiute dal Conduttore.
Il Conduttore
è
tenuto a rimborsare al Locatore tutte le somme che questo abbia a pagare a terzi
per fatti illeciti compiuti dal predetto Conduttore,
senza che quest’ultimo abbia a sollevare alcuna eccezione di sorta.
CLAUSOLA 8 -
DOCUMENTI PERSONALI
Il Conduttore
si impegna
affinché tutte le persone presenti a bordo dell'unità all'inizio della
locazione siano provviste di passaporto o documenti e
visti necessari nonché si impegna a compilare e consegnare al Locatore la lista con tutti i membri
dell’equipaggio completa dei dati personali atti al
riconoscimento da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
CLAUSOLA 9 -
RESPONSABILITÀ PER I MINORI
In caso di presenza a bordo di minori, il Conduttore sarà completamente
responsabile della loro sicurezza e della loro condotta.
CLAUSOLA 10 -
SALUTE DEL CONDUTTORE E DEI SUOI OSPITI
L'unità, per la sua natura e struttura, potrebbe essere inappropriata per le
persone portatrici di determinati handicap fisici o che siano sotto cure
mediche. Con la firma del presente contratto il Conduttore garantisce la buona salute
sua, dei suoi ospiti e del Comandante prima dell'imbarco. Il
Conduttore, i suoi ospiti e il Comandante dovranno essere provvisti
di tutti i visti e delle vaccinazioni necessari per i Paesi in cui fare
approdo l'unità.
CLAUSOLA 11 –
RICONSEGNA (da parte del Conduttore al Locatore)
Al termine della locazione l'unità dovrà essere riconsegnata dal Conduttore al Locatore nel porto e nei tempi
prestabiliti, nelle medesime
condizioni d'uso nelle quali la stessa è stata consegnata all'inizio del
contratto, ad eccezione del normale deterioramento risultante dall'uso
ordinario,
libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal Conduttore.
In caso di danni all'arredamento, alle attrezzature e corredo di bordo, il Conduttore si impegna a risarcire,
prima del suo sbarco, il Locatore del
danno arrecato, in base al prezzo indicato nella chek list. Nel caso in cui
si rendano necessarie riparazioni a spese del Conduttore, questi dovrà
effettuarle prima della riconsegna o comunque dovrà indennizzare il locatore
per il tempo, necessario all'esecuzione delle stesse, che risultasse
eccedente la durata del contratto di locazione.
Il Conduttore
potrà
riconsegnare l'unità nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del
periodo di locazione, tuttavia tale anticipata
riconsegna non darà diritto al Conduttore a pretendere alcun rimborso,
neanche parziale, del prezzo di locazione.
CLAUSOLA 12 -
RITARDO NELLA RICONSEGNA
Se per fatto del Conduttore la riconsegna dell'unità non dovesse avvenire
secondo le modalità ed i termini prestabiliti, al Locatore è dovuto, per il
periodo di tempo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in
misura doppia rispetto alla rata di canone giornaliera per ogni giorno (o
frazione superiore a 2 ore) fino a quando la riconsegna sarà effettuata.
Qualora il ritardo dovesse superare le 24 ore, il Conduttore sarà tenuto
inoltre ad indennizzare il Locatore per i maggiori danni subiti a seguito della
mancata disponibilità dell'unità e o per la risoluzione di un successivo
contratto e o per la ritardata consegna dell'unità ad altro utilizzatore.
Qualora il Conduttore
decidesse
di interrompere o terminare la crociera in un porto diverso da quello
indicato nel presente contratto, il tempo
necessario per riportare l'unità nel porto di riconsegna stesso, che dovesse
eccedere il periodo di locazione, verrà considerato alla stessa stregua del
ritardo. Sono a carico del Conduttore anche le spese di trasporto o di trasferimento
dell'unità nel porto di riconsegna.
CLAUSOLA 13 -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Prima dell'inizio della locazione, qualora il Conduttore (per motivi indipendenti
dalla sua volontà) non sia in grado di adempiere al presente
contratto, dovrà inviare immediatamente comunicazione scritta al Locatore. In
tal caso quest’ultimo avrà la facoltà di trattenere tutti i pagamenti
ricevuti, esigere le somme non ancora versate alla data dell’annullazione,
senza diritto al risarcimento danni.
Nel caso in cui il Locatore sia in grado di stipulare un nuovo contratto di utilizzazione
dell'unita per il medesimo periodo, lo stesso sarà tenuto a
restituire al Conduttore
l'importo
dei pagamenti ricevuti, deducendo l'eventuale minor somma lucrata (qualora le
condizioni del nuovo contratto
siano meno favorevoli rispetto al presente) e tutte le spese (inclusi i
compensi di mediazione) sostenute per la conclusione sia del presente
contratto
che dell’eventuale nuovo contratto.
CLAUSOLA 14 –
DANNI, AVARIE, INCIDENTI e RIPARAZIONI
In caso di danno, avaria o incidente, il Conduttore deve avvisare
immediatamente il Locatore; egli potrà proseguire la navigazione solo se ciò non
comporterà aggravamento del danno né pericoli per le persone e
l’imbarcazione. Non potrà compiere alcuna riparazione se non previa
autorizzazione del Locatore. Le spese necessarie per le riparazioni sono a carico del Conduttore e gli verranno rimborsate
solo se la causa delle
stesse non sia ad egli imputabile, secondo quanto previsto nel presente
contratto. A tutela dei propri diritti il Locatore potrà trattenere la
cauzione,
sino al completo accertamento della predetta responsabilità, senza perciò
essere tenuto a corrispondere alcunché a titolo di interessi, danni o
quant’altro.
Qualora l’imbarcazione, senza responsabilità del Conduttore, subisca avaria
esclusivamente a motore, trasmissione, invertitore, manovre fisse e
correnti, vele, batterie, alternatore, che ne pregiudichi la piena
utilizzazione per più di 12 ore, esclusa la prima notte dopo l’avaria,
l'Locatore sarà
soltanto tenuto a consentire al Conduttore di recuperare le ore non godute fermo restando la
scadenza del contratto. Con ciò si esclude qualunque
altra forma di risarcimento e/o rimborso. Tale recupero avverrà, a
discrezione del Locatore, alla fine del periodo di
conduzione, o attraverso la
costituzione di una nota di credito per locazioni successive. E'
espressamente escluso il rimborso pecuniario. Si precisa che tale garanzia è
dovuta
per la sola ipotesi in cui l’avaria si verifichi nel tratto di mare compreso
nell’area di crociera e conseguentemente che tale garanzia è esclusa ogni
qualvolta l’avaria si verifichi in un tratto di mare diverso.
Nessun intervento di riparazione e assistenza potrà essere preteso dal Conduttore al di fuori della fascia
oraria che va dalle 8.00 alle 20.00. Rimane
inteso che le spese per gli interventi di riparazione e assistenza non
addebitabili a responsabilità del Locatore, secondo quanto previsto nel presente
contratto, dovranno essere pagate dal Conduttore alle normali tariffe orarie vigenti sul
mercato, più i materiali. Si ribadisce che non danno diritto
alla garanzia di cui sopra - ovvero al recupero delle ore di locazione non
godute, ferma restando l’esclusione di ogni diritto del Conduttore a
risarcimento e/o rimborso, le avarie a: ecoscandaglio, log, frigorifero,
autoclave, tender, fuoribordo, argano dell'ancora sia elettrico che manuale,
stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione non compresa nel secondo
capoverso del presente articolo.
Le eventuali richieste di rimborso per le ipotesi ammesse dovranno essere
effettuate dal Conduttore
direttamente
al Locatore al momento della
restituzione dell’imbarcazione e comunque entro lo stesso giorno. L’inutile
decorrenza di quel termine o l’eventuale denuncia a persona diversa dal
Locatore comporterà per il Conduttore la decadenza dall’azione di
rimborso.
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CLAUSOLA 15 -
MALTEMPO
Il Locatore non assume nessuna responsabilità per ritardi nella partenza o
interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a
contrarie disposizioni dell’ 'Autorità Marittima. In tali casi il contratto
decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà
prendere il mare.
CLAUSOLA 16 -
MANUTENZIONE
Il Locatore è
tenuto
a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso
normale dell'unità secondo l'impiego
convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all'unità e
alle sue parti.
II Conduttore,
invece,
è obbligato alla manutenzione ordinaria (cambio dell'olio, cura del motore,
delle batterie, dei winch, delle vele, ecc.) al fine
di conservare l'unità nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità
nelle quali è stata presa in consegna. Nel caso di riparazioni urgenti ed
improrogabili, il Conduttore potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso qualora le stesse siano
di spettanza del Locatore, purché sia da
quest'ultimo autorizzato per iscritto.
CLAUSOLA 17 -
SPESE CORRENTI
Il Conduttore
è
tenuto a sostenere le spese relative all'uso ed ai consumi dell'unità per il
periodo di locazione, ed in particolare: combustibile, olio
lubrificante, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e
di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti
all'utilizzo
delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo.
Qualora non fosse possibile accertare le spese relative all'utilizzo delle
apparecchiature radiotelefoniche di bordo, al termine della locazione, le
stesse dovranno essere corrisposte in base alla valutazione stimata dal Locatore e quindi essere documentate
nel più breve tempo possibile.
CLAUSOLA 18 -
COMANDO DELL'UNITÀ
La scelta del Comandante
è
subordinata al gradimento del Locatore. Quest'ultimo o un suo rappresentante avranno il
diritto di richiedere al
Comandante designato l'abilitazione al
comando dell'unità. Se le conoscenze e le capacità del patentato non fossero
ritenute sufficienti per il tipo di
unità locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il Locatore o un suo rappresentante
potranno chiedere al Conduttore di provvedere alla
sostituzione.
In caso di contestazione il giudizio insindacabile è rimesso ad uno dei
membri della Commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 4
marzo 1977 presso l'Ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al
porto di consegna dell'unità.
Il Comandante, qualora dovesse risultare
essere persona diversa dal Conduttore, dovrà anch'egli sottoscrivere il presente
contratto. Il
Comandante si assumere tutti gli
obblighi derivanti dal presente contratto, oltre quelli che la legge gli
impone.
CLAUSOLA 19 -
OBBLIGHI DEL COMANDANTE
Il Comandante
dovrà
in particolare prestare ascolto all’Autorità Marittima quando la stessa vieti
la navigazione per qualsiasi motivo (maltempo,
pericolosità dell'area, ecc.).
Nel caso di ancoraggio dell'imbarcazione in prossimità della costa, il Comandante dovrà assicurarsi che
l'unità non venga mai lasciata senza il
controllo adeguato alla situazione ed al luogo.
Il Comandante
ha
l’obbligo di riportare sul giornale di bordo gli arrivi e le partenze dai
porti, le condizioni atmosferiche, le ore di moto effettuate
giornalmente con l'ausilio del motore.
Il Comandante, il Conduttore ed i suoi ospiti, si
impegnano a rispettare tutte le leggi del Paese in cui verrà a trovarsi
l’unità, ivi comprese le
normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle
Autorità Portuali/Doganali e le normative vigenti in materia di pesca (anche
subacquea).
Qualora il contratto di locazione avesse una durata superiore a 10 giorni, il
Comandante dovrà comunicare (via
telefono, fax, telex o telegramma)
ogni 7 giorni la posizione dell'unita al Locatore o ad un suo rappresentante.
Il Comandante
dovrà
altresì comunicare immediatamente (tramite i suddetti mezzi) al Locatore o ad un suo rappresentante
eventuali incidenti,
avarie, danni e anomalie che si siano verificati a bordo dell’unità. Resta
inteso che il conteggio delle ore (come clausola 14) inizi dal momento della
ricezione di una comunicazione scritta. Nel caso di Comandante sia reperito dal Locatore su richiesta del Conduttore, si dichiara espressamente
che questi fornisce solo il contatto tra il Conduttore e il Comandante, e che il Locatore è pertanto integralmente
estraneo al rapporto di
prestazione d’opera che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e
costumi, il vitto del Comandante è a carico del Conduttore. Nel caso
sopraccitato in cui il Conduttore non coincida con lo Comandante, quest'ultimo risponderà
direttamente nei confronti del Locatore degli eventuali
danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio
di quest'articolo, rimanendo a carico del Conduttore le rimanenti
responsabilità.
CLAUSOLA 20 -
ASSICURAZIONE
Il Locatore espressamente si obbliga ad
assicurare e a tenere l’ unità assicurata a propria cura e spese per tutta la
durata della locazione contro i
rischi ordinari della navigazione, in modo che il Conduttore sia esente da ogni
responsabilità per qualsiasi avaria o danno all'unità o a terzi salvo i
limiti di legge e la cauzione e quanto non risarcibile dall’assicurazione.
Provvederà altresì ad accendere, presso primaria Compagnia, separata
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione dell’unità, nonché a copertura dei rischi per i
terzi
trasportati.
Copie di tutte le polizze devono essere fornite al Conduttore per consultazione prima
dell'imbarco. Qualora il Conduttore non ritenesse sufficienti
i massimali di responsabilità civile dovrà darne comunicazione scritta al Locatore, il quale sarà tenuto ad
estendere la copertura fino ai limiti
richiesti, ma le spese relative saranno in questo caso a carico del Conduttore. Sono in ogni caso a carico
di quest’ultimo l'inadeguatezza dei valori
assicurati, la franchigia ed i danni non indennizzabili dall'assicuratore per
fatto o colpa del Conduttore stesso, e/o dei suoi ospiti e/o del
Comandante.
CLAUSOLA 21-
DIRITTI E BROKERAGE
Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto
sono a carico del Locatore. Se il presente contratto non venisse
rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne
sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non
verrà in alcun caso restituita.
CLAUSOLA 22 -
FORZA MAGGIORE
Ai fini del presente contratto per "Forza Maggiore" si intende in via esemplificativa e
non tassativa qualsiasi causa attribuibile ad atti, fatti, eventi,
omissioni, incidenti o fuori dal ragionevole controllo del Locatore o del Conduttore (compreso ma non limitato a
scioperi, serrate o altre dispute
aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio,
esplosione, sabotaggio, pirateria, tempesta collisione, incaglio o altri
accidenti in
mare).
CLAUSOLA 23 -
SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Conduttore
si
impegna a non sub-locare ad altri l'unità ad alcun titolo o a cedere il presente
contratto.
CLAUSOLA 24 -
COMPENSI PER ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO
Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi
assistenza e soccorso prestati dall'unità durante il presente contratto
(almeno della quota spettante al Comandante, delle quote di locazione non
godute dal Conduttore,
dei
danni subiti dall'unità, di tutte le spese
sostenute dal Locatore
e dal
Conduttore, ivi comprese quelle legali,
di materiali e combustibili consumati durante le operazioni di soccorso),
sarà
suddiviso in parti uguali tra il Locatore e il Conduttore.
Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal Locatore, per conseguire
il compenso di assistenza o salvataggio, saranno vincolanti per il
Conduttore e il Comandante.
CLAUSOLA 25 - RICHIESTA
DI RIMORCHIO/ASSISTENZA
Il Conduttore
e/o
il Comandante
saranno
direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di
rimorchio/assistenza richieste
ad altre unità, fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone
presenti a bordo e per l’integrità dell’unità che comunque non siano
conseguenti a fatti e/o omissioni del Conduttore e/o del Comandante.
CLAUSOLA 26 -
SPESE DI REGISTRAZIONE
Le eventuali spese di registrazione e qualsiasi
altre inerenti e conseguenti al presente contratto saranno a carico del Conduttore.
Qualora il contratto venga stipulato per il tramite di pubblico Mediatore e
sia firmato solo dallo stesso, la spesa di registrazione in caso d'uso sarà a
carico della parte che l'avrà resa necessaria.
CLAUSOLA 27 -
LEGGE APPLICABILE
Per quanto non espressamente stabilito e previsto nel presente contratto, si
fa espresso richiamo alle norme legislative italiane vigenti in materia.
Nel caso di incertezza circa l'interpretazione logico/letterale del presente
contratto e/o di discrepanza tra il testo recato in lingua italiana e la
relativa
traduzione in altra lingua, dovrà ritenersi prevalente l'interpretazione del
testo in lingua italiana.
CLAUSOLA 28 – PRIVACY D.L.
v o 2 8 d i c e mb r e 2 0 0 1 , n . 4 6 7 , D
i s p o s i z i o n i c o r r e t t i v e e d i n t e g r a t i v e d e l l a
n o rm a t i v a i n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e d e i d a t i p e
r s o n a l i , a
n o rma d e l l ' a r t i c o l o 1 d e l l a l e g g e 2 4 m a r z o 2 0 0 1 , n . 1 2
7 ( G . U . n . 1 3 d e l
1 6 g e
n n a i o 2 0 0 2 ) e t u t t e l e s u c c e s s i v e m o d i f i c a z i o
n i – 6 7 5 /1 9 9 6
Il Conduttore e/o
il Comandante autorizzano
la tenuta e il trattamento dei dati personali degli interessati e di tutti i
membri del equipaggio al fine
di ogni azione amministrativa e burocratica per il compimento dello scopo del
contratto. In
modo particolare il Conduttore e/o il Comandante
con
la sottoscrizione del presente contratto accettano e autorizzano il
telecontrollo satellitare dell’imbarcazione da parte del Locatore per tutta
la durata
della locazione. Nessun pregiudizio potrà essere mosso dagli stessi e da ogni
membro dell’equipaggio, i quali dovranno essere opportunamente
informati dal Comandante,
in la
relazione a quanto sopra specificato, in modo particolare alla stesura della
traccia GPS indicante la navigazione
dell’imbarcazione durante il periodo di locazione. Si autorizza la
trasmissione dei dati anche a terzi per scopi commerciali.
CLAUSOLA 29 -
ARBITRATO
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente
contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico
o di un collegio composto da 3 arbitri, che decideranno in via irrituale
secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della
Camera di Commercio di Milano.
Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla nomina
dell'arbitro unico o del terzo arbitro, in caso di collegio arbitrale,
provvederà a
ciò il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.
Le parti si impegnano a dar pronta e puntuale esecuzione alla decisione
arbitrale che fin da ora riconoscono come espressione della loro stessa
volontà contrattuale.
Per cause non consigliabili con il collegio arbitrale, le parti accattono
come foro di competenza quello di Milano.
CLAUSOLA 30 -
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le eventuali schede e/o documenti, qui allegate sotto “A”
(inventario di bordo) “B” (lista del equipaggio) “C” (copia delle
autorizzazioni al
comando) “D” (documenti di bordo) saranno considerate parte integrante
del presente contratto.
CLAUSOLA 31:
ANIMALI
I nostri amici
animali non sono ammessi a bordo
CLAUSOLA 32: la
regata
Tutte le
locazioni non autorizzano alla regata, salvo menzione particolare.
CLAUSOLA 33: LE
FOTO
facciamo del
nostro meglio per illustrare le nostre proposte con foto che vi diano un'idea
reale dei serfizi proposti. Precisiamo pero'che le foto figuranti nel descrittivo
sono semplicemente illustrative dei nostri servizi. Sono fornite per indicare
la categoria o il livello di standing dei suoi servizi.
CLAUSOLA 34:
Pagamenti
A. Il nostro sito
vi permette di prenotare il servizio in diretta e di trasmetterci le vostre
coordinate bancarie in modo confidenziale e sicuro, al momento della vostra
prenotazione. L'addebito
del vostro conto potrà essere operato a
profitto di filovent.com. Accettiamo le carte di credito seguenti: Visa,
EuroCard, MasterCard.
Notare che questo sito di vendita è francese. I titolari di carte di credito di altra nazionalità che effettuano un pagamento su questo sito, possono essere chiamati a pagare delle spese trans frontaliere prelevate dalla società che emette la carta.
B. Per ripararsi da ogni eventualità, filovent
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l'affidabilità del vostro pagamento criptando tutti i dati personali che ci
vengono comunicati al momento della scrittura nel sito per trattare la vostra
richiesta ( nomi, indirizzi, e-mail, coordinate
bancarie). Al momento del trasferimento via internet, diventa impossibile
leggerli. Naturalmente se preferite utilizzare metodi più tradizionali,
filovent accetta i numeri di carta di credito per telefono allo 00 39 02 40
70 80 95. La confidenzialità sarà altrettanto assicurata. Accettiamo anche i
bonifici bancari: xxxxxxxxCLAUSOLA 31 – AGENZIE NAUTICHE/ TOUR OPERATOR/
AGENTI
L’Agente
« FILOVENT », ,ha la facoltà di sottoscrivere il presente contratto
per nome e per conto del Locatore. Questa facoltà che non è in
nessun caso da considerarsi un mandato con rappresentanza, è vincolata alla
validità del contratto tra la il Locatore e l’Agente, al rispetto di tutte le
norme e restrizioni previste dal contratto e dal codice della navigazione e
in modo particolare alla conferma d’ordine trasmessa dalla Locatrice
all’Agente prima della sottoscrizione del contratto. Il presente contratto
con firma dell’Agente
è
valido, esclusivamente se allo stesso viene allegata
la conferma d’ordine inviata telematicamente dall’ufficio booking del Locatore indicante le date e il
prezzo pattuito.
IL LOCATORE IL
CONDUTTORE L’AGENTE
X_______________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. italiano il Conduttore dichiara espressamente di
aver preso visione e di approvare le seguenti disposizioni
e clausole del presente contratto: - Condizioni di pagamento, deposito
cauzionale, mancati pagamenti; - Modi e limiti di utilizzazione dell'unità,
divieti: in particolare zona di navigazione, divieto di partecipare a regate,
divieto di tenere animali a bordo, divieto di tenere sostanze stupefacenti e
armi, divieto di riproduzione; - Responsabilità per i minori presenti a
bordo; - Riconsegna e ritardo nella riconsegna; - Risoluzione o interruzione
del
contratto; - Sospensione del canone, impedimento temporaneo e perdita
dell'unità; - Spese a carico del Conduttore e manutenzione; - Comando
dell'unità e obblighi del Comandante; - Assicurazione; - Divieto di sublocazione e
cessione del contratto; - Ripartizione del compenso per
assistenza, salvataggio e recupero; - Richiesta di rimorchio e assistenza; -
Arbitrato; Privacy – Condizioni particolari; - mandati di agenzia;
IL COMANDANTE IL CONDUTTORE L’AGENTE
X
______________ X _______________
|
CLAUSOLA 15 - MALTEMPO
Il Locatore non assume nessuna responsabilità per ritardi nella partenza o
interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche o a
contrarie disposizioni dell’ 'Autorità Marittima. In tali casi il contratto
decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà
prendere il mare.
CLAUSOLA 16 - MANUTENZIONE
Il Locatore è tenuto a provvedere a tutte le riparazioni
dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale dell'unità
secondo l'impiego
convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all'unità e
alle sue parti.
II Conduttore, invece, è obbligato alla manutenzione
ordinaria (cambio dell'olio, cura del motore, delle batterie, dei winch,
delle vele, ecc.) al fine
di conservare l'unità nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità
nelle quali è stata presa in consegna. Nel caso di riparazioni urgenti ed
improrogabili, il Conduttore potrà eseguirle direttamente,
salvo rimborso qualora le stesse siano di spettanza del Locatore, purché
sia da
quest'ultimo autorizzato per iscritto.
CLAUSOLA 17 - SPESE CORRENTI
Il Conduttore è tenuto a sostenere le spese relative all'uso
ed ai consumi dell'unità per il periodo di locazione, ed in particolare:
combustibile, olio
lubrificante, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e
di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti
all'utilizzo
delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo.
Qualora non fosse possibile accertare le spese relative all'utilizzo delle
apparecchiature radiotelefoniche di bordo, al termine della locazione, le
stesse dovranno essere corrisposte in base alla valutazione stimata dal Locatore
e quindi essere documentate nel più breve tempo possibile.
CLAUSOLA 18 - COMANDO DELL'UNITÀ
La scelta del Comandante è subordinata al gradimento del Locatore.
Quest'ultimo o un suo rappresentante avranno il diritto di richiedere al
Comandante designato l'abilitazione al comando dell'unità.
Se le conoscenze e le capacità del patentato non fossero ritenute sufficienti
per il tipo di
unità locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il Locatore
o un suo rappresentante potranno chiedere al Conduttore di
provvedere alla
sostituzione.
In caso di contestazione il giudizio insindacabile è rimesso ad uno dei
membri della Commissione di esame costituita ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4
marzo 1977 presso l'Ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al
porto di consegna dell'unità.
Il Comandante, qualora
dovesse risultare essere persona diversa dal Conduttore, dovrà
anch'egli sottoscrivere il presente contratto. Il
Comandante si assumere tutti gli obblighi derivanti dal
presente contratto, oltre quelli che la legge gli impone.
CLAUSOLA 19 - OBBLIGHI DEL
COMANDANTE
Il Comandante dovrà in particolare prestare ascolto
all’Autorità Marittima quando la stessa vieti la navigazione per qualsiasi
motivo (maltempo,
pericolosità dell'area, ecc.).
Nel caso di ancoraggio dell'imbarcazione in prossimità della costa, il Comandante
dovrà assicurarsi che l'unità non venga mai lasciata senza il
controllo adeguato alla situazione ed al luogo.
Il Comandante ha l’obbligo di riportare sul giornale di
bordo gli arrivi e le partenze dai porti, le condizioni atmosferiche, le ore
di moto effettuate
giornalmente con l'ausilio del motore.
Il Comandante, il Conduttore ed i suoi
ospiti, si impegnano a rispettare tutte le leggi del Paese in cui verrà a
trovarsi l’unità, ivi comprese le
normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle
Autorità Portuali/Doganali e le normative vigenti in materia di pesca (anche
subacquea).
Qualora il contratto di locazione avesse una durata superiore a 10 giorni, il
Comandante dovrà comunicare (via telefono, fax, telex o
telegramma)
ogni 7 giorni la posizione dell'unita al Locatore o ad un
suo rappresentante.
Il Comandante dovrà altresì comunicare immediatamente
(tramite i suddetti mezzi) al Locatore o ad un suo
rappresentante eventuali incidenti,
avarie, danni e anomalie che si siano verificati a bordo dell’unità. Resta
inteso che il conteggio delle ore (come clausola 14) inizi dal momento della
ricezione di una comunicazione scritta. Nel caso di Comandante sia
reperito dal Locatore su richiesta del Conduttore,
si dichiara espressamente
che questi fornisce solo il contatto tra il Conduttore e il Comandante,
e che il Locatore è pertanto integralmente estraneo al
rapporto di
prestazione d’opera che intercorre tra questi ultimi; secondo gli usi e
costumi, il vitto del Comandante è a carico del Conduttore.
Nel caso
sopraccitato in cui il Conduttore non coincida con lo Comandante,
quest'ultimo risponderà direttamente nei confronti del Locatore degli
eventuali
danni o avarie relativi alle sue specifiche mansioni specificate all'inizio
di quest'articolo, rimanendo a carico del Conduttore le
rimanenti
responsabilità.
CLAUSOLA 20 - ASSICURAZIONE
Il Locatore espressamente si obbliga ad assicurare e a
tenere l’ unità assicurata a propria cura e spese per tutta la durata della
locazione contro i
rischi ordinari della navigazione, in modo che il Conduttore sia
esente da ogni responsabilità per qualsiasi avaria o danno all'unità o a
terzi salvo i
limiti di legge e la cauzione e quanto non risarcibile dall’assicurazione.
Provvederà altresì ad accendere, presso primaria Compagnia, separata
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione dell’unità, nonché a copertura dei rischi per i
terzi
trasportati.
Copie di tutte le polizze devono essere fornite al Conduttore per
consultazione prima dell'imbarco. Qualora il Conduttore non
ritenesse sufficienti
i massimali di responsabilità civile dovrà darne comunicazione scritta al Locatore,
il quale sarà tenuto ad estendere la copertura fino ai limiti
richiesti, ma le spese relative saranno in questo caso a carico del Conduttore.
Sono in ogni caso a carico di quest’ultimo l'inadeguatezza dei
valori
assicurati, la franchigia ed i danni non indennizzabili dall'assicuratore per
fatto o colpa del Conduttore stesso, e/o dei suoi ospiti e/o
del
Comandante.
CLAUSOLA 21- DIRITTI E BROKERAGE
Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto
sono a carico del Locatore. Se il presente contratto non
venisse
rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne
sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non
verrà in alcun caso restituita.
CLAUSOLA 22 - FORZA MAGGIORE
Ai fini del presente contratto per "Forza Maggiore" si
intende in via esemplificativa e non tassativa qualsiasi causa attribuibile
ad atti, fatti, eventi,
omissioni, incidenti o fuori dal ragionevole controllo del Locatore o
del Conduttore (compreso ma non limitato a scioperi, serrate
o altre dispute
aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio,
esplosione, sabotaggio, pirateria, tempesta collisione, incaglio o altri
accidenti in
mare).
CLAUSOLA 23 - SUBLOCAZIONE E
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Conduttore si impegna a non sub-locare ad altri l'unità
ad alcun titolo o a cedere il presente contratto.
CLAUSOLA 24 - COMPENSI PER
ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO
Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi
assistenza e soccorso prestati dall'unità durante il presente contratto
(almeno della quota spettante al Comandante, delle quote di locazione non
godute dal Conduttore, dei danni subiti dall'unità, di tutte
le spese
sostenute dal Locatore e dal Conduttore, ivi
comprese quelle legali, di materiali e combustibili consumati durante le
operazioni di soccorso), sarà
suddiviso in parti uguali tra il Locatore e il Conduttore.
Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal Locatore, per conseguire
il compenso di assistenza o salvataggio, saranno vincolanti per il
Conduttore e il Comandante.
CLAUSOLA 25 - RICHIESTA DI
RIMORCHIO/ASSISTENZA
Il Conduttore e/o il Comandante saranno
direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di
rimorchio/assistenza richieste
ad altre unità, fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone
presenti a bordo e per l’integrità dell’unità che comunque non siano
conseguenti a fatti e/o omissioni del Conduttore e/o del Comandante.
CLAUSOLA 26 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Le eventuali spese di registrazione e qualsiasi altre inerenti e conseguenti
al presente contratto saranno a carico del Conduttore.
Qualora il contratto venga stipulato per il tramite di pubblico Mediatore e
sia firmato solo dallo stesso, la spesa di registrazione in caso d'uso sarà a
carico della parte che l'avrà resa necessaria.
CLAUSOLA 27 - LEGGE APPLICABILE
Per quanto non espressamente stabilito e previsto nel presente contratto, si
fa espresso richiamo alle norme legislative italiane vigenti in materia.
Nel caso di incertezza circa l'interpretazione logico/letterale del presente
contratto e/o di discrepanza tra il testo recato in lingua italiana e la
relativa
traduzione in altra lingua, dovrà ritenersi prevalente l'interpretazione del
testo in lingua italiana.
CLAUSOLA
28 – PRIVACY D.L. v o 2 8 d i c e mb r e 2 0 0 1
, n . 4 6 7 , D i s p o s i z i o n i c o r r e t t i v e e d i n
t e g r a t i v e d e l l a n o rm a t i v a i n m a t e r i a d i p r o t e
z i o n e d e i d a t i p e r s o n a l i , a
n o rma d e l l ' a r t i c o l o 1 d e l l a l e g g e 2 4 m a r z o 2 0
0 1 , n . 1 2 7 ( G . U .
n . 1 3 d e l 1 6 g e n n a i o 2 0 0 2 ) e t u t t
e l e s u c c e s s i v e m o d i f i c a z i o n i – 6 7 5 /1 9 9 6
Il Conduttore e/o il Comandante autorizzano
la tenuta e il trattamento dei dati personali degli interessati e di tutti i
membri del equipaggio al fine
di ogni azione amministrativa e burocratica per il compimento dello scopo del
contratto. In modo particolare il Conduttore
e/o il Comandante con
la sottoscrizione del presente contratto accettano e autorizzano il
telecontrollo satellitare dell’imbarcazione da parte del Locatore per tutta
la durata
della locazione. Nessun pregiudizio potrà essere mosso dagli stessi e da ogni
membro dell’equipaggio, i quali dovranno essere opportunamente
informati dal Comandante, in la relazione a quanto sopra
specificato, in modo particolare alla stesura della traccia GPS indicante la
navigazione
dell’imbarcazione durante il periodo di locazione. Si autorizza la
trasmissione dei dati anche a terzi per scopi commerciali.
CLAUSOLA 29 - ARBITRATO
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente
contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico
o di un collegio composto da 3 arbitri, che decideranno in via irrituale
secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della
Camera di Commercio di Milano.
Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla nomina
dell'arbitro unico o del terzo arbitro, in caso di collegio arbitrale,
provvederà a
ciò il Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.
Le parti si impegnano a dar pronta e puntuale esecuzione alla decisione
arbitrale che fin da ora riconoscono come espressione della loro stessa
volontà contrattuale.
Per cause non consigliabili con il collegio arbitrale, le parti accattono
come foro di competenza quello di Milano.
CLAUSOLA 30 - CONDIZIONI PARTICOLARI
Le eventuali schede e/o documenti, qui allegate sotto “A”
(inventario di bordo) “B” (lista del equipaggio) “C” (copia delle
autorizzazioni al
comando) “D” (documenti di bordo) saranno considerate parte integrante
del presente contratto.
CLAUSOLA 31 – AGENZIE NAUTICHE/ TOUR
OPERATOR/ AGENTI
L’Agente « FILOVENT », ,ha la facoltà di
sottoscrivere il presente contratto per nome e per conto del Locatore.
Questa facoltà che non è in
nessun caso da considerarsi un mandato con rappresentanza, è vincolata alla
validità del contratto tra la il Locatore e l’Agente, al rispetto di tutte le
norme e restrizioni previste dal contratto e dal codice della navigazione e
in modo particolare alla conferma d’ordine trasmessa dalla Locatrice
all’Agente prima della sottoscrizione del contratto. Il presente contratto
con firma dell’Agente è valido, esclusivamente se allo
stesso viene allegata
la conferma d’ordine inviata telematicamente dall’ufficio booking del Locatore
indicante le date e il prezzo pattuito.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE L’AGENTE
X_______________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. italiano il Conduttore dichiara
espressamente di aver preso visione e di approvare le seguenti disposizioni
e clausole del presente contratto: - Condizioni di pagamento, deposito
cauzionale, mancati pagamenti; - Modi e limiti di utilizzazione dell'unità,
divieti: in particolare zona di navigazione, divieto di partecipare a regate,
divieto di tenere animali a bordo, divieto di tenere sostanze stupefacenti e
armi, divieto di riproduzione; - Responsabilità per i minori presenti a
bordo; - Riconsegna e ritardo nella riconsegna; - Risoluzione o interruzione
del
contratto; - Sospensione del canone, impedimento temporaneo e perdita
dell'unità; - Spese a carico del Conduttore e manutenzione;
- Comando
dell'unità e obblighi del Comandante; - Assicurazione; -
Divieto di sublocazione e cessione del contratto; - Ripartizione del compenso
per
assistenza, salvataggio e recupero; - Richiesta di rimorchio e assistenza; -
Arbitrato; Privacy – Condizioni particolari; - mandati di agenzia;
IL COMANDANTE IL CONDUTTORE L’AGENTE
X ______________ X _______________
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